Il sindaco di Scicli ha emanato una ordinanza con cui dispone che dalle ore 22,00 di giorno 31 dicembre 2023 e sino alle ore 6,00 di giorno 03 gennaio 2024, su tutto il territorio del Comune di Scicli:
1) tutti i soggetti fisici e giuridici che esercitano la vendita di bevande di qualsiasi tipo su aree pubbliche a mezzo autonegozio e/o similare, gli esercizi di vicinato, ivi compresi quelli che si avvalgono di distributori automatici in qualunque modo funzionanti, per il periodo sopra indicato, devono sospendere la vendita di alcolici e superalcolici e di bibite analcoliche in contenitore di vetro o lattine (i distributori automatici di tali prodotti dovranno essere disattivati), fanno eccezione le farmacie e parafarmacie, che possono continuare la vendita di bevande, alimenti liquidi o preparati medici in contenitori di vetro e/o lattina;
2) Ai proprietari, gestori e dipendenti dei pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, è fatto il divieto assoluto di somministrare, vendere, anche nella forma dell’asporto, bevande in contenitori o bottiglie di vetro e lattine precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all’interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purché la mescita avvenga all’interno dell’area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e consumo da asporto;
3) Fermo restando quanto previsto ai punti precedenti è fatto divieto a chiunque il consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico di bibite analcoliche, alcoliche o superalcoliche nei contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché lattine, acquistate o a qualsiasi titolo acquisiti altrove.
4) L’inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da €25,00 ad €500,00, secondo le modalità di cui alla L. 689/1981.