La Corte Costituzionale ha ritenuto «discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre», sottolineando che «nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale». Lo spiega Palazzo della Consulta sottolineando che «pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due».
In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, «resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico». La Consulta ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, «con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi»: ora «è compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione». Nelle prossime settimane, la sentenza con le motivazioni (relatrice è la giudice Emanuela Navarretta) sarà depositata.