Il giudice Reale rigetta le ‘tesi’ della Digos. “Manifestare non è reato”

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L’antifascismo è reato? No. E manifestare è un diritto sancito dalla costituzione. Il Giudice per le indagini preliminari riafferma due importanti principi nell’ordinanza di archiviazione del procedimento avviato nel 2018 a carico di 50 persone, accusate di aver manifestato, senza scontri, contro un corteo di Forza Nuova.

Il giudice ribadisce che non si è trattato di “riunione sediziosa”, ma esercizio del “mero diritto di libertà di manifestazione del proprio pensiero”.

E l’altro principio, fondamentale, è quello del diritto di cronaca, dal momento che la Digos aveva denunciato due giornalisti, tra i quali Davide Bocchieri di Ragusah24, sul posto per documentare l’evento. Il collega è stato difeso dall’avvocato Mimmo Barone, che nell’udienza in camera di consiglio ha con forza sostenuto l’assoluta infondatezza delle tesi dell’accusa, che avrebbero fortemente limitato un diritto, quale quello di cronaca.

Le tesi dell’avvocato Barone, che difendeva anche altri indagati, sono state accolte in toto.

Il giudice, Andrea Reale, ha disposto l’archiviazione per cinquanta indagati nel procedimento scaturito da una denuncia della Digos di Ragusa a carico di altrettante persone che avevano partecipato a una manifestazione antifascista, in piazza Libertà, il 7 gennaio del 2018. Tra gli indagati il presidente provinciale dell’Anpi, Gianni Battaglia, l’ex presidente del Tribunale di Ragusa, Duchi Michele, il segretario provinciale della Cgil, Peppe Scifo, e anche, come detto, due giornalisti. La Procura aveva chiesto l’archiviazione con la formula della “lieve entità del fatto”, ma il giudice, accogliendo in pieno le tesi degli avvocati degli indagati che avevano presentato opposizione, ha disposto l’archiviazione “per infondatezza della notizia di reato”. Il fatto non sussiste, quindi.

Il giudice ha ‘smontato’, una per una, le ‘tesi’ della Digos. Non c’è stata alcuna “contro-manifestazione” (termine utilizzato negli atti che la Digos ha trasmesso alla Procura), “avendo, al contrario, gli indagati esercitato il mero diritto di libertà di manifestazione del pensiero, tutelato dall’art. 21 della Costituzione, oltre che, per ciò che riguarda alcuni degli opponenti, il diritto di cronaca, avendo documentato le vicende occorse al fine di realizzare dei servizi giornalistici”.

Il Gip Reale, nell’ordinanza è andato a fondo nelle motivazioni, spiegando che, qualora si volesse sostenere comunque l’esistenza di una riunione, occorreva ricordare che vi era stato comunque un preavviso, da parte del presidente dell’Anpi, «rappresentando l’intenzione di alcuni cittadini di manifestare il proprio dissenso a un corteo definito “fascista”».

Inoltre, sulla base di una sentenza della Corte costituzionale, per trattarsi di “riunione sediziosa” sarebbero dovuti ricorrere alcuni elementi: “ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento della pubbliche istituzioni”. «Tutte circostanze che non trovano riscontro nel caso in esame».

La questione della denuncia era finita anche in parlamento con un’interrogazione dell’onorevole Nicola Fratoianni di Leu.