Stop alle villette in zona agricola. Il Cga: solo a servizio del fondo

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Approvato il piano paesaggistico
Foto di repertorio

A Ragusa le villette in zona agricola non sono più consentite. Dopo tanti anni di discussioni, segnalazioni di Legambiente, interventi da più parti, e fantasiose trovate per ‘schivare’ i paletti previsti dalle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia mette la parola fine a una ‘querelle’ durata a lungo.

Con la sentenza  n.325/2020, pubblicata il 26 maggio 2020, il Cga offre un’interessante e dettagliata ricostruzione interpretativa dell’articolo 48 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore del Comune di Ragusa. Accogliendo la tesi difensiva dell’Avvocatura comunale, rappresentata dall’avvocato Sergio Boncoraglio, ha affermato in modo chiaro che è vietato costruire edifici residenziali in zona agricola.

Ne consegue che l’esclusivo uso residenziale, non a servizio del fondo agricolo, non è consentito in zona agricola.

L’importanza della sentenza sta nel fatto che il divieto vale nella zona agricola di tutto il territorio del Comune di Ragusa e non solo nelle zone tutelate dal Piano Paesaggistico.

Il ricorso verteva su diversi motivi, tra cui la violazione dell’art. 48 delle Norme tecniche d’attuazione del Prg. Che in effetti erano abbastanza chiare, ma non sempre sono state rispettate secondo l’interpretazione definitivamente offerta dai giudici amministrativi: le costruzioni residenziali in zona agricola (zona “E”) sono ammesse solo in rapporto alla conduzione agricola del fondo e previo comunque non superamento dell’indice massimo stabilito dalla legge.

La norma si pone in linea con quanto affermato con varie circolari dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, secondo cui è compito degli enti locali verificare che le iniziative in verde agricolo siano finalizzate all’esercizio dell’attività agricola e che i Comuni, in sede di pianificazione, possono introdurre, nelle suddette aree, limiti più pregnanti, in quanto la destinazione di Prg a verde agricolo è principalmente quella di conservazione dei valori naturalistici e di contenimento del fenomeno di espansione edilizia, sottraendo parte del territorio a nuove edificazioni.

D’altra parte la giurisprudenza ha richiamato gli addetti ai lavori da scorrette applicazioni che consentono in zona agricola interventi che si risolvono in insanabili ferite del territorio

Anche il Tar Catania ha più volte affermato  che è vietato un uso residenziale del fondo senza alcuna connessione tra la nuova costruzione in zona agricola e la conduzione del fondo, come imposto dall’art. 48 delle norme tecniche di attuazione del Prg.

Nei fatti da qualche tempo, a Palazzo dell’Aquila si era operato in tal senso, rispettando tale interpretazione della norma, anche se in un passato non molto lontano erano stati dati via libera a diverse cementificazioni in zona agricola.

Ora la parola del Cga è definitiva.