Il Bonus Pubblicità è una vera e propria agevolazione economica che viene messa a disposizione come credito d’imposta, direttamente dallo Stato.
Il suo obiettivo è quello di sovvenzionare concretamente professionisti ed aziende, attraverso l’uso della pubblicità mirata.
L’incentivo viene riservato soltanto a specifiche testate giornalistiche regolarmente registrate presso il Tribunale e che dispongano di un direttore responsabile di riferimento. Ne possono così fare parte giornali, sia essi cartacei che digitali, radio qualificati e televisioni.
Il Bonus Pubblicità è sostanzialmente un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari entrato in vigore con il decreto ministeriale numero 90 del 2018. Attraverso questo decreto sono stati messi in chiaro i criteri e le molteplici modalità per disporre della concessione d’incentivi fiscali. Il Bonus riguarda soprattutto lavoratori autonomi, imprese e gli enti non commerciali che effettuavano investimenti pubblicitari sulla stampa periodica o quotidiana, sulle linee radiofoniche locali e sulle emittenti televisive.
Con la recente modifica per l’anno 2020 la percentuale del credito d’imposta è stata portata dal 30%, come era previsto nel Decreto Legge Cura Italia del 16 marzo, al 50%. Questa però non è l’unica novità che è stata introdotta in quanto è previsto che dall’anno corrente, il 50% verrà concesso calcolando tale percentuale sull’imponibile dell’intero investimento del 2020 e non più entro i soli investimenti incrementali pari al 75% come accadeva negli anni passati.
Si tratta quindi di un’importante novità relativa la Bonus Pubblicità per l’anno in corso e in particolar modo tiene conto di due elementi: della base del calcolo del credito d’imposta e della percentuale dell’investimento. Nel primo punto infatti il credito farà riferimento al valore totale dell’investimento pubblicitario, mentre per quanto riguarda la percentuale per il credito d’imposta essa sale al 50%.
Chi può usufruire del Bonus Pubblicità e quali sono le spese ammesse
Imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi, sono queste le tre categorie di attività che possono usufruire del bonus pubblicità.
Non tutte le spese però rientrano nel credito d’imposta e quelle ammesse devono essere relative all’acquisto di determinati spazi pubblicitari su siti internet, magazine stampati o digitali. Tali erogazioni devono poi avere per forza di cose una precisione condizione: devono essere testate giornalistiche.
Tra i vari esborsi che vengono effettuati dalle diverse attività non fanno parte del Bonus Pubblicità e di conseguenza non possono essere rimborsate, quelle spese che riguardano la pubblicità effettuata sui social media come ad esempio Twitter, Youtube, Facebook e Instagram, la realizzazione della grafica pubblicitaria e gli oneri sostenuti per la realizzazione di volantini cartacei periodici e cartelloni.
Non vengono ammesse così al credito d’imposta tutte quelle spese che riguardano altre forme di pubblicità come quella sulle autovetture, sugli schermi di sale cinematografiche e sulle apparecchiature.
Come usufruire del Bonus Pubblicità
Per poter usufruire del Bonus Pubblicità al 50% è necessario prima di tutto realizzare e allestire un vero e proprio investimento pubblicitario nell’anno in corso; le intere procedere verranno poi gestiste dal commercialista.
Tre sono nello specifico le fasi che dovranno essere eseguite dal consulente: la prenotazione, l’inoltro della dichiarazione con tutte le fatture relative alle spese pubblicitarie sostenute ed infine l’ottenimento del riconoscimento del credito d’imposta.
Per quanto riguarda la prima fase, si fa riferimento a quel periodo in cui le prenotazione telematiche vengono inoltrate per richiedere il credito d’imposta. Di solito questo compito viene eseguito dal 1 al 31 marzo dell’anno successivo con riferimento al mese dell’anno precedente in cui viene chiesta l’agevolazione.
Nel caso specifico del 2020 le date sono state posticipate proprio a causa dell’epidemia di Coronavirus e per questo potranno essere inviate dal 1 fino al 30 settembre dell’anno in corso.
Il commercialista in tale l’asso di tempo dovrà compilare un apposito modello messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e inviarlo tramite una comunicazione telematica ufficiale al dipartimento per l’informazione e l’Editoria. Nello stesso dovrà indicare l’importo previsionale massimale relativo alle spese del 2020. Per poter vedere così accolta la richiesta, la cifra non potrà essere superare l’importo già indicato ma potrà essere soltanto inferiore.
Naturalmente se le domande sono state già inviate durante il mese di marzo del 2020, restano ugualmente valide e non sarà necessario ripetere l’operazione.
Per quanto concerne poi la seconda fase, sarà allo stesso modo compito del commercialista svolgere la dichiarazione telematica. Per svolgere tale compito il consulente ha tempo dal 1 gennaio al 31 gennaio del 2021.
Nella terza ed ultima fase infine, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà entro massimo il 31 marzo del 2021, quali sono le società che vengono ammesse ad usufruire del credito d’imposta. Qui verranno anche indicati gli importi che potranno essere utilizzati come credito per sostenere le spese per contributi previdenziali, tasse ed IVA.
Come approfittare del Bonus Pubblicità
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