La notte porta consiglio… nel caso specifico la notte appena trascorsa ha portato il decreto, esecutivo dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con relativi decreti ed ordinanze, statali, regionali e comunali. In materia di spostamenti e ripartenza di attività, ecco cosa è autorizzato e cosa è vietato:
- Da lunedì 18 maggio, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione.
- Divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
- Vietato assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- Da lunedì 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida (si attende ordinanza del governatore Musumeci)
- Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le Regioni devono monitorare con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. I dati del monitoraggio vanno comunicati giornalmente al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
- Fino al 2 giugno restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, numero 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
- Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.