La Confconsumatori di Ragusa ha conseguito un importante successo in una complessa vicenda che vedeva un’impresa del capoluogo ibleo alle prese con una richiesta di penale di 3000 euro da parte di una compagnia telefonica per la disdetta anticipata di un contratto. La maxi penale è stata completamente annullata.
L’impresa ragusana aveva sottoscritto con la compagnia telefonica un contratto per la portabilità di due numeri che venivano utilizzati per la linea voce e il fax. La portabilità, che è il passaggio con lo stesso numero telefonico da una compagnia ad un’altra, però non si era realizzata correttamente e l’utente era rimasto sospeso tra il vecchio e il nuovo gestore e costretto a pagare le fatture ad entrambi. Il disservizio era stato più volte segnalato ma senza riscontro e dunque l’utente aveva inviato raccomandata di disdetta dal contratto qualche mese dopo la sottoscrizione. L’operatore telefonico però, sostenendo che l’utente fosse vincolato al contratto per 36 mesi, gli aveva inviato lo stesso una fattura con una grossa penale di ben 3000 euro. A nulla erano valsi i reclami dell’utente perché la compagnia telefonica aveva comunque affidato la pratica ad una società di recupero crediti che iniziò a tartassarlo di chiamate e solleciti di pagamento.
A questo punto l’impresa ha contattato la Confconsumatori e si è fatta assistere dal suo responsabile di Ragusa, l’avvocato Samantha Nicosia, per la risoluzione della controversia. Quest’ultima si è rivolta direttamente al Corecom Sicilia che rappresenta l’Autorità Garante delle Telecomunicazioni e in questa sede ha fatto annullare la penale facendo leva sul recente “DDL Concorrenza” che dal 29 di agosto ha individuato nuove tutele per consumatori/utenti nella complessa materia delle telecomunicazioni. L’operatore telefonico si è anche impegnato a ritirare a proprie spese la pratica dalla società di recupero crediti.
“In sede di discussione della controversia è stato sottolineato – ha dichiarato l’avv. Samantha Nicosia – come la penale di 3000 euro, oltre che illegittima perché richiesta a seguito di una disdetta giustificata da un disservizio, era anche sproporzionata rispetto al contratto che prevedeva un canone di euro 220 a bimestre”.