Istituito dal 16 luglio al 16 settembre 2016 il divieto di abbandonare sul suolo pubblico biciclette che non siano più idonee alla circolazione. A prevederlo l’Ordinanza sindacale n. 1006 emessa in data odierna che dispone anche per lo stesso periodo l’istituzione del divieto di deposito delle biciclette al di fuori delle apposite rastrelliere con l’obbligo della rimozione di tutte quelle che saranno rinvenute fissate agli arredi pubblici, quali pali della luce, segnaletica stradale, cartelli pubblicitari, monumenti, ringhiere, alberi, dissuasori di sosta, muretti ed altro che comunque ostruiscano i passaggi pedonali, ciclabili e marciapiedi, compromettendo la sicurezza dei pedoni, la possibilità di usufruire da parte dei disabili nonché impediscano la pulizia delle aree occupate.
Nell’ordinanza si dispone altresì che il concessionario del servizio di rimozione del Comune di Ragusa, la “Total Service”, provvederà di concerto con il personale della Polizia Municipale, ai sensi del vigente Codice della Strada e del Decreto ministeriale, alla rimozione delle biciclette funzionanti rinvenute al di fuori delle rastrelliere, fissate ai predetti arredi pubblici. Le biciclette o parti di ciclomotori e motocicli non più funzionati che noi presentino i riscontri oggettivi che permettano di risalire al proprietario, saranno rimossi e portati presso il deposito del Comando di Polizia Municipale di Marina di Ragusa e saranno custoditi a titolo gratuito per un periodo di 30 giorni decorsi i quali senza che il legittimo proprietario ne reclami la restituzione, l’Amministrazione comunale provvederà alla rottamazione presso i centri autorizzati.
Le biciclette fuinzionanti invece, una volta rimosse, saranno custodite presso il deposito della Comando di P.M. di Marina di Ragusa ove rimarranno per 30 giorni. Dopo tale termine senza che il legittimo proprietario ne reclami la restituzione, il veicolo seguirà la disciplina prevista dall’art. 927 e seguenti del Codice Civile. La proprietà del mezzo rimosso potrà essere dimostrata con l’esibizione della chiave del lucchetto o la presentazione della combinazione numerica delle chiusura o con altro mezzo idoneo a comprovarne la proprietà.
La restituzione dei mezzi rimossi verrà effettuata previa verbalizzazione dell’avente diritto per violazione dell’apposito articolo del Codice della Strada e pagamento della relativa sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 25 ad euro 500,00 oltre alle spese sostenute dal concessionario per la rimozione.