Un tema molto “caldo” durante il periodo estivo, è senza dubbio quello delle infrazioni alle norme del codice della strada e, come ovvio, alle conseguenti contestazioni ed ai termini entro i quali effettuarle.
Il tema è stato affrontato anche da Cassazione Civile, II sezione, sentenza 23 luglio 2015, n. 15542 la quale, ha preso spunto da un automobilista che, aveva impugnato il verbale di accertamento e contestazione dell’infrazione di cui all’art. 180, VIII comma C.d.S., in relazione all’art. 126-bis, per avere omesso di comunicare il nominativo del conducente della vettura al medesimo intestata al quale, conseguentemente, avrebbero dovuto decurtare i punti-patente.
Respinta la domanda sia in primo che in secondo grado, il giudizio approdava dinnanzi alla Suprema Corte.
Ricordiamo che l’art. 126-bis Codice della Strada, al II comma, prevede che: “L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1.142. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica”.
In particolare, in relazione di quanto dedotto in giudizio, ci si chiedeva se -in caso di conducente sconosciuto- il termine per la comunicazione dei dati personali e della patente del conducente decorre dalla notifica del verbale di contestazione ovvero dalla definizione del procedimento di opposizione alla sanzione amministrativa.
In particolare, con un unico motivo, il ricorrente contesta la interpretazione dell’art. 126 bis secondo comma, del codice della strada, fornita dal Tribunale di Corno, sostenendo che nel caso in cui sia stata proposta opposizione avverso l’accertamento della infrazione principale o presupposta, il termine per la comunicazione del conducente sconosciuto decorre dalla definizione del relativo procedimento. A sostegno di tale interpretazione invoca l’autorità della Corte delle Leggi che, con sentenza 27 del 2005, avrebbe sancito che in nessun caso il proprietario del veicolo (che avesse proposto opposizione avverso l’accertamento dell’infrazione presupposta) sarebbe stato tenuto a rilevare i dati personali e della patente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali od amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione.
Secondo la Corte, però, l’interpretazione suggerita dal ricorso non appare condivisibile.
La stessa, infatti, dopo aver ricordato come l’indicata sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale che afferma come: “in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione”, era propedeutica a respingere l’eccezione di incostituzionalità, per violazione dell’art. 24 Cost., e che, in ogni caso, nella medesima decisione veniva altresì evidenziato come: “L’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’art. 180 C.d.S., comma 8”. In tal modo viene anche fugato il dubbio- che pure è stato avanzato da taluni dei rimettenti- in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a quest’ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano o meno munite di patente.
Evenienze queste che hanno fatto ritenere non pertinente il richiamo operato dall’automobilista/ricorrente.
Sulla base di queste premesse e puntualizzazioni, la medesima Corte sul punto specifica che: “Il principio dunque che deve essere posto a base dell’interpretazione della norma de qua è quello dell’autonomia delle due condotte sanzionabili – quella relativa all’infrazione presupposta e quella attinente all’omessa o ritardata comunicazione delle generalità del conducente – in cui la seconda è prevista a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, tutelabile di per sé e non in quanto collegato all’effettiva commissione di un precedente illecito ovviamente essendo comunque necessaria l’allegazione, pur se poi dimostratasi infondata, della sua perpetrazione – ed è dunque indipendente dalla esistenza e dagli esiti di una concorrente impugnativa attinente alla legittimità dell’accertamento dell’illecito presupposto, così che il termine per la comunicazione delle generalità del conducente non può decorrere se non dal momento della richiesta dell’autorità, vertendosi, in caso di inadempimento, in un’ ipotesi di illecito istantaneo”.
La Corte rigetta il ricorso e le spese seguono la soccombenza.
In conclusione, è stato definitivamente sancito che, anche in pendenza di opposizione alla sanzione amministrativa, il termine di 60 giorni per comunicare i dati personali e della patente del conducente sconosciuto, decorre dalla notifica del verbale di contestazione.
E dunque: occhio automobilisti!