Ribadire le regole per la fruizione e l’utilizzo della spiaggia di Marina di Ragusa, e quindi delle spiagge libere ricadenti nel tratto di costa compreso tra gli arenili denominati “Mancina” e quello del lungomare Andrea Doria, confinante con il lido “Baia del Sole”.
A prevederlo, a conferma delle regolamentazioni e adempimenti previsti dalle Capitanerie di Porto ed eventuali sanzioni per il mancato rispetto delle stesse, è l’ordinanza n. 890 del 20 luglio scorso emanata dal Settore Ambiente, Energia, verde pubblico.
Si ordina ai fruitori della spiaggia di Marina di Ragusa di mantenere buone norme comportamentali, al fine di garantire la sicurezza, l’igiene, il decoro dei luoghi, il rispetto dell’ambiente ed assicurare la serena fruizione delle spiagge ed il divieto di balneazione nelle zone delle spiagge adibite a corridoi di lancio opportunamente segnalati.
L’ordinanza in questione vieta altresì di alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere, lasciare in sosta e depositare natanti e scafi, transitare e sostare con veicoli a motore sulla spiaggia, senza autorizzazione. Divieto inoltre di lasciare sulle spiagge, dalle ore 20 alle ore 8, ombrelloni, sedie, sdraio ed altre attrezzature oltre al campeggio e pernottamento.
Vietato anche condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, fatta eccezione per le unità cinofile adibite al servizio di salvataggio o quelle per la guida di non vedenti. Non è possibile inoltre occupare con ombrelloni e quant’altro la fascia di metri 5 lineari dell’arenile sabbioso misurata dalla battigia, fascia destinata solo ed esclusivamente al libero transito dei bagnanti.
Il provvedimento vieta anche l’abbandono di rifiuti di qualsiasi genere sulla spiaggia da conferire negli appositi contenitori predisposti per la raccolta differenziata, l’abbandono di mozziconi di sigaretta da depositare negli appositi posacenere collocati in più punti della spiaggia.
Vietato anche cucinare in spiaggia, utilizzare fornelli, bombole di gas, ed accendere fuochi, nonché qualsiasi altra attività che può costituire motivo di pericolo e disturbo al godimento dell’arenile.
Con l’ordinanza n. 890 si avvisa infine che la mancata osservanza di quanto previsto comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro ai sensi della legge 689/81.