Anche il fondo patrimoniale- costituito coi beni della comunione legale- è soggetto all’azione revocatoria dei creditori

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Il fondo patrimoniale della famiglia è un istituto giuridico che consente di destinare un patrimonio (che può essere costituito da denaro, da beni mobili o immobili), al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Attraverso questo istituto la proprietà dei beni resta dei coniugi i quali però non potranno disporne per scopi estranei agli interessi della famiglia (cfr. art. 167 c.c.).

La questione oggetto di interesse, riguarda l’annosa querelle tra due opposte esigenze: quella dei coniugi di far fronte ai bisogni della famiglia mediante la destinazione all’uopo di determinati beni e con la conseguente protezione dalle pretese creditorie estranee alla famiglia, e quella dei creditori di conservare integre le proprie ragioni e garanzie rendendo inefficaci gli atti pregiudizievoli delle medesime.

Il caso deciso dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 11862 della Terza Sezione Civile depositata in data 9 giugno 2015, trae origine dal contenzioso instaurato da una società nei confronti di due coniugi che avevano costituito un fondo patrimoniale per sfuggire ad una procedura esecutiva.

I ricorrenti, proposero appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda -avanzata in proprio dai contitolari della società- di dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell’atto a rogito del notaio, avente ad oggetto la costituzione in fondo patrimoniale del patrimonio immobiliare da parte del coniuge in favore della moglie, questi ultimi destinatari di una procedura esecutiva ad istanza della società.

La Corte d’appello ha rigettato il gravame.

Contro la sentenza i coniugi proponevano ricorso per Cassazione, in particolare sostenendo, per quanto qui di interesse, che sarebbe emerso in corso di causa che i beni costituiti in fondo patrimoniale erano stati acquistati in regime di comunione legale con la moglie, e quindi appartenevano a quest’ultima nella quota della metà.

I coniugi ricorrenti hanno affermato, altresì, che essendo i beni vincolati assoggettati al regime della comunione legale, l’atto impugnato si sarebbe dovuto qualificare come oneroso e non gratuito: da tale assunto ne sarebbe derivata, a detta dei ricorrenti, l’imprescindibile sussistenza in capo ad entrambi i coniugi del c.d. consilium fraudis (intesa quale situazione di conoscenza del pregiudizio che l’atto è in grado di arrecare al creditore) il quale costituisce requisito essenziale per l’accoglimento dell’azione revocatoria.

Tale interpretazione, però, non è stata condivisa dai Giudici della Suprema Corte i quali, hanno invece affermato che “l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, quando è posto in essere da entrambi i coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 2901 cod. civ.” e che “tale principio, si sottolinea, va confermato anche quando il fondo patrimoniale sia costituito mediante conferimento di beni facenti parte della comunione legale.

…Poiché detta gratuità rende irrilevante lo stato soggettivo del coniuge non debitore, il quarto motivo, riferito all’accertamento dell’elemento soggettivo in capo alla moglie, è inammissibile per carenza di interesse (oltre che infondato avendo comunque la Corte di merito motivato sulla base delle presunzioni di cui si è detto…).

Stante l’indiscutibile natura gratuita diventa, allora, per gli Ermellini inutile procedere ad eventuali accertamenti in ordine all’elemento soggettivo in capo al coniuge non debitore.

La Cassazione ha respinto il ricorso dei coniugi.