Riconosciuto l’obbligo di pagamento anche delle spese condominiali al marito che mantiene la casa all’ex

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Con sentenza n. 11024 depositata il 28 maggio 2015, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha respinto il ricorso del marito, avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello aveva confermato il suo obbligo di corresponsione delle spese di acqua e condominiali a favore della ex moglie che deteneva l’immobile.

A nulla è valsa l’eccezione sollevata dal marito il quale, era convinto di dover pagare soltanto il mutuo e i costi ordinari e straordinari dell’immobile in questione, quali spese appunto “relative all’unità immobiliare di proprietà individuale” e non già anche le spese condominiali in quanto “relative alle parti di proprietà comune di un immobile”.

Nella vicenda in esame, il marito – attuale ricorrente – aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore della moglie, che lo obbligava al pagamento di una somma a titolo di spese condominiali relative alla sua (ex) abitazione coniugale.

L’opposizione era basata sul fatto che – a detta del marito – l’accordo di separazione facesse in realtà riferimento ai soli oneri connessi, oltre al mutuo, alle spese ordinarie e straordinarie e non anche a quelle condominiali. Ma i Giudici di piazza Cavour, aderendo alle convinzioni del giudice d’appello, arrivano invece a sostenere la teoria deltutto incluso”.

Non si può sostenere, ha puntualizzato infatti la Suprema Corte, “che tra le spese ordinarie e straordinarie relative a un immobile non possano ricomprendersi – per limiti lessicali – anche le spese condominiali. Vero è invece il contrario, essendo il carattere della ordinarietà o straordinarietà del tutto delle spese inerenti a un immobile”.

Quel che conta, in sostanza, nell’appellativo “spese”, è l’inerenza delle stesse all’immobile, ha proseguito la S.C., e “non è vero che tale inerenza difetti, quanto alle spese condominiali, per il solo fatto che esse attengono alle parti comuni dell’immobile, piuttosto che alle singole unità di proprietà individuale: vi osta la stretta connessione delle parti di proprietà comune con quelle di proprietà individuale”.

Del resto, anche le spese condominiali, ha concluso la Cassazione,sono suscettibili di essere qualificate a seconda dei casi come ordinarie o straordinarie”.

E dunque, in questi casi, i mariti sono obbligati a “mettere mano al portafoglio” e rassegnarsi a sostenere anche tali ulteriori costi, inclusi nei doveri di mantenimento.