“È valida la contravvenzione per l’automobilista che circola in una zona interdetta al traffico, anche se i vigili non lo hanno fermato per la mancanza di spazio sul margine della carreggiata”.
A stabilirlo è stato l’ordinanza n. 5829/2015 emanata dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, in data 24 marzo 2015.
Nel caso sottoposto al vaglio dei Giudici di Legittimità, l’automobilista aveva impugnato il verbale di accertamento che la polizia municipale di Roma Capitale aveva elevato per averlo sorpreso mentre circolava in una zona interdetta alla circolazione per motivi legati alla prevenzione dell’inquinamento acustico.
L’opponente, qualificando come clausola di mero stile l’indicazione dell’impossibilità per gli Agenti della Polizia Municipale di fermare il veicolo per assenza di spazio a margine della carreggiata, affermava l’illegittimità della mancata contestazione immediata della violazione commessa.
L’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, nella contumacia di Roma Capitale, accoglieva l’opposizione e compensava le spese di lite per ragioni di opportunità.
Avverso tale decisione, l’opponente proponeva appello, lamentando violazione dell’art. 92, 2°comma c.p.c. in quanto il Giudice a quo avrebbe potuto disporre la compensazione delle spese di lite solo per casi di soccombenza reciproca o di presenza di giusti motivi da esplicitare dettagliatamente nella motivazione.
Il Tribunale di Roma rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale proposto, confermando la legittimità della contravvenzione e riconoscendo un carattere meramente esemplificativo all’elenco delle ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, è consentita la mancata contestazione immediata dell’infrazione commessa.
Per la cassazione di tale ultimo pronunciamento, l’automobilista adiva la Corte di Legittimità.
I Giudici hanno ritenuto di dover condividere e ribadire le conclusioni di cui alla sentenza di appello affermando che: “Anche se l’automobilista aveva contestato quanto scritto nel verbale di accertamento in merito all’assenza di spazio sui margini della carreggiata… avrebbe potuto contestare la veridicità di tale accertamento, basato sulla pura percezione sensoriale di una realtà statica, non necessitante di alcun apprezzamento o valutazione tecnica, solamente sollevando querela di falso”.
“Dalle considerazioni sopra esposte discende, logicamente, l’irrilevanza del profilo attinente l’asserito vizio di omessa motivazione circa il nesso logico intercorrente tra la notorietà dell’assenza di corsia di emergenza sul luogo dell’infrazione e l’impossibilità di contestazione immediata della violazione. Infatti, anche qualora si accertasse l’effettiva inesistenza di tale nesso, ciò non sarebbe da solo sufficiente a far ritenere illegittimo l’accertamento, avente efficacia di prova legale per le ragioni sopra esposte, dell’assenza, nel luogo dell’infrazione, di un adeguato margine per l’arresto in sicurezza del veicolo del ricorrente“.
In conclusione: occhio, automobilisti!