Sanzione pecuniaria per il genitore che impedisce all’altro di far visita ai figli. Lo dice la Cassazione

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La Cassazione Civile Sez. I, 25.02.2015 n. 3810 ha affermato che “Il provvedimento con cui il giudice ammonisce il genitore che viola gli obblighi sull’affidamento del figlio minore non è impugnabile in Cassazione“.

Con la sentenza di cui in commento, è stata così dichiarata l’inammissibilità del ricorso di una donna contro l’ammonizione disposta nei suoi confronti dal giudice della separazione che l’aveva condannata a pagare mille euro alla Cassa ammende per aver ostacolato il diritto del marito di far visita alle figlie.

La questione nasce nel Tribunale di Messina, quando in primo grado veniva pronunciata la separazione dei coniugi con affidamento congiunto delle figlie minori, e con domiciliazione delle stesse presso la madre.

Inoltre, considerati i rapporti tra i coniugi, il tribunale ammoniva, ai sensi dell’articolo 709 ter c.p.c, entrambe le parti ad agevolare il rapporto delle bambine con l’altro genitore, scongiurando atteggiamenti che potessero ostacolare il corretto svolgimento delle modalità del loro affidamento.

Nel dettaglio, l’articolo 709 ter c.p.c. introdotto dalla legge 54 del 2006 sull’affido condiviso ha l’obiettivo di fornire uno strumento per la soluzione dei conflitti tra genitori, riguardo ai figli.
Per questo se i genitori continuano a litigare su chi deve tenere il figlio il giudice deve intervenire e fare da arbitro.

Il provvedimento contestato ed oggetto di ricorso in Cassazione, è stato emesso ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., il quale, prevede che, in caso di gravi inadempienze che arrechino pregiudizio al minore o che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice possa ammonire il genitore inadempiente; disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti del minore; disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro genitore; condannare l’inadempiente al pagamento di una sanzione (da 75 a 5.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.

Nel caso in esame, la madre, affidataria delle figlie minori, aveva ostacolato in ogni modo gli incontri con il padre il quale esasperato, chiedeva al giudice di ammonirla ai sensi dell’articolo 709 ter del codice di procedura civile, provvedimento che veniva impugnato dalla donna.
I Supremi Giudici, nel decidere la controversia, hanno ricordato che l’articolo 709 ter del c. p. c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ha fornito al giudice un nuovo strumento per la soluzione dei conflitti tra i genitori sui “figli contesi”, conferendo allo stesso giudice del procedimento il potere di emanare provvedimenti, come l’ammonizione del genitore inadempiente che impedisce l’esercizio delle modalità di affidamento.

Infine, nella parte motiva della decisione, è stata affermata, altresì, l’inammissibilità del ricorso per Cassazione avverso il provvedimento ex art. 709 ter cod. proc. civ. che si esaurisca nell’ammonimento, attesa la natura meramente esortativa della misura e la mancanza di decisorietà e definitività in esso riscontrabili; mentre deve ritenersi astrattamente ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sanzione pecuniaria.
Gli ammonimenti, come sottolineato dai giudici della prima sezione civile, “esaurita la fase del reclamo, non appaiono ricorribili per Cassazione, pur coinvolgendo diritti fondamentali dell’individuo“.
Gli Ermellini hanno quindi concluso che “tali provvedimenti non sono suscettibili di impugnazione in questa sede, in quanto meramente sanzionatori e privi del carattere della decisorietà”.