Con il fratello in carcere, uno stalker tormenta la cognata

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Era stata sfiorata la tragedia a Pasqua allorquando un uomo era stato arrestato dalla Polizia per aver tentato di ammazzare il proprio fratello a colpi di fucile dopo un litigio che era scaturito per l’ennesima incomprensione tra i due.
Ma B.G. non era pago dell’arresto del fratello e appena qualche giorno dopo aveva iniziato a litigare anche con la cognata.

Ecco la nota del Commissariato di Comiso che ricostruisce i fatti:

In particolare: appena due giorni dopo l’arresto del fratello, il 21.4.2014, mentre si trovava alla guida della sua autovettura, tagliava la strada alla vettura condotta dalla cognata, costringendola ad arrestare la marcia; in data 29.4.20 14 entrava all’interno del terreno di proprietà del fratello e con la sua vettura si poneva obliquamente rispetto alla strada, impedendo il passaggio alla cognata; poi dopo averle chiesto con rabbia notizie del fratello in carcere, la minacciava e la ingiuriava con le espressioni “Lui deve morie in carcere, tu sei una disgraziata e i tuoi figli sono bastardi. Te la farò pagare”; in data 31.5.2014, dopo avere fatto ingresso nel terreno circostante l’abitazione della donna ed, in particolare, in prossimità dell’impianto idrico di proprietà della stessa, all’intimazione rivoltagli dalla donna di andarsene, le rispondeva ingiuriandola e minacciandola: “Tu te ne devi tornare al tuo Paese, tu sei una troia e i tuoi figli sono dei bastardi… il fatto che tuo marito è in carcere non è niente, lo devo colpire dove gli brucia di più”, lasciando il terreno solo dopo l’arrivo della Polizia; in diverse successive occasioni entrava all’interno del terreno di proprietà della persona offesa al fine di danneggiare l’impianto idrico e lasciare la donna e suoi bambini senza acqua; in ripetute altre occasioni la insultava e minacciava, anche in presenza dei figli minori che ormai erano anche loro terrorizzati dallo zio; in data 5.6.2014 seguiva gli spostamenti della donna, pedinandola anche fino all’uscita della scuola dei suoi figli; in ripetute occasioni seguiva gli spostamenti della cognata e quando la stessa si soffermava a parlare con qualcuno, la offendeva dicendole che era una prostituta, che non aveva bisogno di corteggiatori e che i suoi figli erano dei bastardi; in data 8.8.2014 entrava con un bastone all’interno del terreno di proprietà del fratello al fine di manomettere ancora una volta l’impianto idrico ivi esistente e, successivamente incontrata la cognata, le sorrideva in modo derisorio riferendole “Tanto non mi puoi fare nulla”.

La donna impaurita da tali atteggiamenti persecutori ma non per questo disposta a tacere, sin dall’inizio aveva denunciato l’accaduto agli uomini della Polizia di Stato permettendo a questi di iniziare una attività di indagine volta a riscontrare quanto raccontato.
L’esame anche di alcune persone presenti ai fatti narrati dalla donna, permetteva di avvalorare la tesi formulata da quest’ultima, considerato che era necessario da parte dei poliziotti escludere qualsiasi tentativo di possibile vendetta da parte della cognata nei confronti dell’uomo che aveva fatto arrestare il marito.

Il comportamento ripetuto e reiterato del G.B. aveva ingenerato nella cognata un fondato timore per l’incolumità propria e soprattutto per quella dei due figli minori e l’aveva altresì costretta a cambiare le abitudini di vita, inducendola a limitare le uscite da casa per evitare di incontrare l’indagato.

La ricostruzione dei fatti effettuata dagli investigatori della Polizia è stata valutata dal PM che ha richiesto al GIP l’emissione di una ordinanza cautelare nei confronti del B.G. per atti persecutori; quest’ultimo, concordando con le risultanze dell’indagine ha provveduto a comminare nei confronti dell’uomo quanto previsto dall’articolo 612 bis del codice penale (c.d. stalking) ed ha disposto che l’uomo, B.G., (ritenuto responsabile dei delitti previsti dagli artt. 612 bis co. I c.p., artt. 81 cpv, 614, comma I e comma 2 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo o disegno criminoso manometteva l’impianto idrico di proprietà della cognata e dall’art. 635 c.p., per avere danneggiato, tagliandoli e piegandoli su se stessi, i tubi dell’impianto idrico) fosse sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla cognata, in particolare l’abitazione, il pozzo di sua proprietà e comunque di mantenere una distanza minima di 250 metri da qualunque luogo si trovi la donna; inoltre B.G. non dovrà assolutamente comunicare con qualsiasi mezzo con la cognata.