L’ex presidente del Consiglio comunale di Acate Giuseppe Di Natale ha presentato ricorso al Tar per l’annullamento delle elezioni amministrative dello scorso giugno, che hanno determinato la vittoria del sindaco Franco Raffo. Il Tar di Catania ha già fissato l’udienza per il prossimo 30 gennaio.
Il ricorso presentato da Di Natale si basa innanzitutto su una presunta violazione degli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 del 10 aprile 2013: “Legge che – secondo Di Natale – non poteva disciplinare le elezioni amministrative di Acate, poiché è entrata in vigore successivamente all’indizione dei comizi elettorali e precisamente il 12 aprile 2013, cioè il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (come espressamente sancito nella disposizione finale contenuta all’articolo 2 della legge medesima). Nella specie quindi – sostiene Di Natale – gli Organi ed Uffici del procedimento elettorale hanno falsato le elezioni di Acate ed il loro esito, applicando un mutamento delle regole, entrato in vigore successivamente all’indizione”.
Inoltre Di Natale ravvede una violazione dell’articolo 1 del Trattato di Lisbona e dell’articolo 3 del Protocollo addizionale della “Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”: “Secondo il legislatore comunitario, se uno Stato modifica troppo spesso le regole elettorali fondamentali o se le modifica alla vigilia di uno scrutinio, scalfisce il rispetto del pubblico per le garanzie che si presume assicurino libere elezioni e vanno quindi censurate. Le elezioni amministrative del 9 e 10 giugno sono state svolte sulla base di disposizioni approvate appena due mesi prima ed entrate in vigore successivamente alla loro indizione; si tratta peraltro di disposizioni che, a prescindere dalla loro legittimità o meno, hanno certamente stravolto alcune regole fondamentali della legislazione elettorale vigente, con particolare riferimento alla formazione e presentazione delle liste ed alle modalità di voto e di scrutinio”.
Infine, secondo Di Natale si incorre persino nella illegittimità costituzionale, con riferimento agli articoli 3, 48 e 51 della Costituzione: “La doppia preferenza di genere , comporta una limitazione dei diritti di elettorato passivo ed attivo, poiché incide concretamente sulla parità di chances dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale, discriminandoli ovvero al contrario favorendoli solo in relazione al sesso (che è altra e ben diversa cosa, rispetto alla condivisibile finalità di favorire l’equilibrio dei generi nella rappresentanza politica). Sotto un primo profilo in particolare, la norma viola l’articolo 3 della Costituzione, poichè introducendo una limitazione della libera espressione del voto per la seconda preferenza, in tal modo discrimina e rende irrazionalmente diseguali i candidati appartenenti al medesimo genere di quello per il quale l’elettore esprime la prima preferenza. Sotto un secondo profilo inoltre, risulta violato anche l’articolo 51, della Costituzione, in quanto la norma impone per la seconda preferenza un limite di accesso legato al genere e quindi un’impropria ed irrazionale ragione di ineleggibilità. Sotto un terzo profilo infine, con riferimento al diritto di elettorato attivo, la norma contrasta con l’articolo 48 della Costituzione, poichè la limitazione di genere per la seconda preferenza impedisce conseguentemente la piena libertà di voto”.
“Indipendentemente dall’esito del ricorso – conclude Di Natale – bene farebbe Raffo ad andare a casa o quanto meno a darsi una regolata, atteso che azzanna gli avversari politici (NCD), con la metafora degli sciacalli dimenticando che già l’aveva utilizzato parola per parola circa due anni fa; che dimentica le primarie , dove le saggie posizioni del PD e di altri hanno portato Acate a seguire un percorso virtuoso e democratico. Oggi Raffo con questi riesce ad essere irriguardoso ed irrispettoso carpendo ancora una volta la buona fede di chi ha sostenuto la Sua candidatura”.