Un provvedimento che lo scorso anno aveva scatenato numerose polemiche tra i gestori dei locali, soprattutto insistenti nella frazione di Marina di Ragusa, e l’allora sindaco Nello Dipasquale, sfociate nella provocatoria esposizione di alcuni cartelli nel centro della località balneare con la scritta: «Vendesi locale in ex zona turistica». Molti esercenti infatti segnalavano l’esodo dei villeggianti verso località marittime più “accessibili” ai turisti. A tal proposito il Comando della Polizia Municipale precisa che il contenuto della predetta ordinanza è identico per tutti i Comuni della provincia iblea.
Il provvedimento, si legge nel testo dell’ordinanza, cerca di mediare la necessità di provvedere alla tutela della salute pubblica (anche sotto il profilo dell’inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni) tenendo conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quella delle attività economiche e lavorative.
A decorrere oggi quindi, e sino al 30 settembre 2013, le emissioni sonore nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento, svago e negli stabilimenti balneari con utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, possono essere effettuati, fermo restando il possesso delle autorizzazioni di legge, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, anche con l’adozione e istallazione di “Limitatori di pressione sonora omologati”. Per lo svolgimento di attività e manifestazioni a carattere occasionale, che comportano l’impiego di strumenti musicali, di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, le emissioni sonore dovranno rispettare orari precisi. Dalla domenica al giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 02.00. Venerdì, sabato e nelle notti del 10, 14 e 15 agosto dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 03.00.
Per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, su tutto il territorio comunale, dalle ore 22.30 di ciascun giorno fino alle ore 8.00 del giorno successivo, è vietata inoltre la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro. La somministrazione ed il consumo di bevande in contenitori di vetro sono consentite esclusivamente all’interno dei locali.
Per gli esercenti che non dovessero rispettare questa ordinanza è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 10.329,00. Chi invece supera i limiti di rumorosità sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro a 5.164,00.